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Redditi di impresa - Variazioni delle rimanenze ex art. 92 del TUIR - Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 78 a 85, della legge n. 213/2023, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali di cui all'art. 1, c. 78, della citata legge n. 213/2023, può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo (Art. 7, c. 2, D.L. 9.8.2024, n. 113) |