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Riscossione coattiva - Esecuzione forzata - Opposizioni all'esecuzione - Art. 57, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973 - Riparto della giurisdizione - Quando il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 - L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in tanto non è ammissibile, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso avverso la cartella di pagamento non proposto nel prescritto termine di decadenza (Corte Cost. 31.5.2018, n. 114, con nota di D. Carnimeo) |